Costituzione Italiana art. 82


1. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
2. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d' inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell' Autorità giudiziaria.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Costituzione Italiana art. 82"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti