Costituzione Italiana art. 56


1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
2. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
3. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
4. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
(Articolo così modificato dalla L. Cost. 9 febbraio 1963, n.2 e poi cosi modificato dalla L. Cost. 23 gennaio 2001, n.1)

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