Costituzione Italiana art. 27


1. La responsabilità penale è personale.
2. L' imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
3. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
4. Non è ammessa la pena di morte [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra].
(Parole soppresse dalla L. Costituzionale n. 1, 2 ottobre 2007)

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