Costituzione Italiana art. 26


1. L' estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle Convenzioni internazionali.
2. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
(La L. Cost. 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 26 della Cost. non si applica ai delitti di genocidio)

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