Costituzione Italiana art. 130


[1. Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.
2. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.]
(Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3)

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