Costituzione Italiana art. 121


1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
2. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituizione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
(Comma così modificato dall'art. 1 della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1)
3. La Giunta regionale è l' organo esecutivo delle Regioni.
4. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

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