Costituzione di start up innovativa


Massima

(1) Prima dell’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative la s.r.l. non può avvalersi delle esenzioni dal diritto comune e pertanto non può essere organizzata in conformità all’art. 26 D.L.179/2012.

(2) È legittimo prevedere nell’atto costitutivo di una s.r.l. che aspiri programmaticamente alla qualificazione di “start up innovativa” la conversione automatica delle partecipazioni di alcuni soci in “quote di categoria” di valore standardizzato, oggettivamente dotate di diritti particolari, ai sensi dell’art. 26 comma 2 D.L.179/2012, subordinatamente alla condizione dell’iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell’art. 25, comma 8, D.L.179/2012.

(3) Stante la deroga concessa nell’art. 26, comma 5, D.L.179/2012 all’art. 2468 primo comma c.c., nelle “s.r.l.- start up innovative” il rapporto sociale può essere scomposto in unità minime di valore omogeneo (alla stregua di azioni).

(4) In assenza di un divieto testuale espresso (analogo a quello previsto nel primo comma dell’art. 2348 c.c.), è legittimo scomporre solo parte del rapporto sociale in unità minime omogenee, e prevedere che la restante parte sia divisa in quote commisurate alle persone dei soci in conformità ai principi di diritto comune.

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