Costituzione della società per azioni per atto unilaterale



Nel tempo precedente la riforma del diritto societario del 2003 la società per azioni poteva essere costituita unicamente in esito alla stipulazione di un contratto che vedeva l'essenziale partecipazione di una pluralità di soggetti. Il difetto di tale elemento era espressamente contemplato quale causa di nullità dal n. 8 dell'art. 2332 cod. civ. . Occorre osservare come l'eventuale concentrazione delle azioni nelle mani di un unico socio che successivamente avesse avuto luogo, avrebbe comportato l'insorgenza della responsabilità illimitata e solidale di costui per le obbligazioni sociali (art. 2362 cod. civ. vecchio testo). La riforma ha spazzato via questo impianto (come anche i casi di perdita del beneficio della limitata responsabilità di cui alla riforma del 1993 nota1), espressamente prevedendo al n. 1 dell'art. 2328 cod. civ. che la società per azioni può indifferentemente costituirsi per contratto o per atto unilaterale (la cui natura deve indubbiamente essere reputata negoziale ex art. 1324 cod. civ. ). Si deve reputare, analogamente a quanto espressamente dispone l'art. 15 cod. civ. in tema di fondazione, che, quantomeno fino al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, l'unico socio abbia la possibilità di revocare l'atto costitutivo, ponendo nel nulla la stipulazione nota2.

La società per azioni unipersonale è contrassegnata da un regime di responsabilità assolutamente analogo a quello della compagine che annoveri una pluralità di soci: delle obbligazioni sociali risponde infatti solo ed esclusivamente il patrimonio sociale. Tuttavia il legislatore ha previsto per essa una serie notevole di disposizioni volte ad impedire che l'ente sociale venga a costituire un comodo paravento al cui riparo dar vita ad operazioni sostanzialmente abusive dello strumento della personalità giuridica e della soggettività separata.

1) I conferimenti devono essere effettuati integralmente prima della stipulazione dell'atto costitutivo (e non limitatamente al 25% come nell'ipotesi di pluralità di soci) ai sensi dell'art. 2342 cod. civ. .

2) Negli atti e nella corrispondenza della società occorre che ne sia menzionata l'unipersonalità (cfr. IV comma art. 2250 cod. civ. ).

3) Occorre che l'organo amministrativo depositi ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente i dati anagrafici dell'unico socio ed i relativi mutamenti (art. 2362 cod. civ. ).

4) I contratti tra l'unico socio e la società o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori sociali soltanto se risultanti dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ovvero da atto scritto avente data certa antecedente al pignoramento intrapreso dai detti creditori (V comma art. 2362 cod. civ. ).

5) Viene dettata una disciplina specifica della responsabilità patrimoniale dell'unico socio, volta a sanzionare gli eventuali abusi. In particolare l'inosservanza dell'obbligo del versamento integrale del capitale in sede di sottoscrizione ed il mancato adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'art. 2362 cod. civ. di cui ai punti nn. 3 e 4 che precedono importano la responsabilità illimitata (ancorchè sussidiaria, cioè subordinata alla verificata insolvenza della società) dell'unico socio (art. 2325 cod. civ. apri).

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Note

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Si trattava dell'unico socio che si sostanziasse in una persona giuridica e dell'unico socio persona fisica che rivestisse parallelamente le vesti di unico socio di altra società di capitali.
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nota

nota2

Ferrara Jr.-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2001, p. 789.
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Bibliografia

  • FERRARA JR.-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 2001

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