Costituzione del patrimonio destinato: i diritti dei creditori



Ai sensi dell'art. 2447 quater cod. civ. nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione con la quale è stato costituito il patrimonio destinato (ovvero con la quale sono stati destinati tutti o parte dei proventi di uno specifico affare al rimborso di un finanziamento ad esso finalizzato) i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono farvi opposizione.

È infatti chiaro che la decisione di dar vita ad un patrimonio specificamente destinato non può non comportare una diminuzione della garanzia patrimoniale generica della società. Ogniqualvolta le condizioni economiche di quest'ultima non siano floride i creditori ben potranno avere motivo di temere di rimanere insoddisfatti, soprattutto se sforniti di specifiche garanzie.

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

Una volta che sia decorso il predetto termine di sessanta giorni (ovvero una volta che sia stato iscritto il provvedimento del tribunale con il quale sia stato disposto nel senso dell'esecuzione della deliberazione) i creditori della società più non potranno, ai sensi dell'art. 2447 quinquies cod. civ. , far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti. Quando nel patrimonio destinato siano compresi beni immobili o beni mobili registrati affinché il predetto effetto di segregazione si produca occorre anche che sia stata eseguita la trascrizione (presso l'Ufficio del Territorio ovvero il Pra competenti) della destinazione.

Il riferito effetto di separazione patrimoniale può diversamente atteggiarsi:

a) anzitutto la deliberazione con la quale è stato costituito il patrimonio destinato potrebbe aver disposto l'estensione all'intero patrimonio sociale della responsabilità per le obbligazioni derivanti dalla gestione dell'operazione (ai sensi del III comma art. 2447 quinquies cod. civ. ). In questo modo sarebbe la società a conformare la separazione come unilaterale, sostanzialmente facendo venir meno la caratteristica della separazione bilaterale del patrimonio destinato rispetto a quello generale. L'effetto della segregazione sarebbe in tale ipotesi limitato all'impossibilità per i creditori sociali di aggredire i cespiti facenti parte del patrimonio destinato nota1 .

b) L'ipotesi "normale" è costituita dalla separazione bilaterale: da un lato i creditori della società non potranno soddisfarsi sui beni facenti parte del patrimonio destinato all'affare specifico, né sui frutti o i proventi, ad eccezione della parte di questi ultimi spettante alla società; dall'altro i creditori del patrimonio destinato non potranno aggredire le attività facenti parte del patrimonio sociale "generale". Occorre notare che la legge pone una precisa condizione per il mantenimento di quest'ultimo effetto: che cioè gli atti compiuti in relazione alla specifico affare rechino espressa menzione del vincolo di destinazione. In difetto di ciò la società risponderebbe con tutto il suo patrimonio, in pregiudizio dunque dei diritti dei suoi creditori "ordinari". È dunque chiaro che sarà preciso interesse dei detti creditori vigilare circa l'osservanza della regola.

c) Rimane salva la responsabilità della società in relazione al compimento di atti illeciti, come verificheremo partitamente.

d) L'ipotesi dell'insolvenza della società e del susseguente fallimento viene disciplinata dall'art. 2447 novies cod. civ. , alla cui disciplina pertanto si rimanda.

Note

nota1

È appena il caso di osservare come questa situazione ben potrebbe legittimare un'eventuale opposizione dei creditori della società.
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Prassi collegate

  • La circolazione dei beni del patrimonio separato

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