Corte giustizia comunità europee del 2007 numero C-429/05 (04/10/2007)


Gli artt. 11 e 14 della Dir. 87/102/Cee del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle legislazioni statali in materia di credito al consumo, come modificata dalla Dir. del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, 98/7/Ce, vanno interpretati nel senso che ostano a che il diritto di agire in giudizio riconosciuto al consumatore nei confronti del creditore una volta risultato infruttuoso il ricorso contro il venditore, sia subordinato al requisito della menzione del bene finanziato nel contratto di credito al consumo stipulato dal consumatore. Ai fini della tutela del consumatore al giudice statale adito per la risoluzione del contratto di vendita è riconosciuta la facoltà di applicare d'ufficio le norme statali sull'interdipendenza fra i due contratti che traspongono nel diritto interno l'articolo 11 paragrafo 2 in modo da consentire la risoluzione del contratto di credito.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Corte giustizia comunità europee del 2007 numero C-429/05 (04/10/2007)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti