Corte giustizia comunità europee del 2003 (09/01/2003)


Gli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, devono essere interpretati nel senso che autorizzano gli Stati membri a prevedere una tutela specifica a favore di un marchio registrato che goda di notorietà quando il marchio o il segno successivo, identico o simile a tale marchio registrato, è destinato ad essere usato o è usato per prodotti o servizi identici o simili a quelli da questo contraddistinti.

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