Corte giustizia comunità europee del 2002 (05/11/2002)


La Corte, pronunciandosi sulle questioni sottopostole dal Bundensgerichthof con ordinanza 30 marzo 2000, dichiara: 1) Gli artt. 43 CE e 48 CEsi oppongono a che, allorché una società costituita conformemente alla normativa di uno Stato membro, sul cui territorio ha la sede sociale, viene considerata, secondo il diritto di un altro Stato membro, come se avesse trasferito la sua sede effettiva in tale Stato, quest'ultimo neghi a tale società la capacità giuridica e, quindi, la capacità di stare in giudizio dinanzi ai propri giudici nazionali per far valere i diriti derivanti da un contratto concluso con una società stabilita in tale Stato.2) Allorché una società, costituita conformemente alla normativa di uno Stato membro sul cui territorio essa ha la sede sociale, esercita la sua libertà di stabilimento in un altro Stato membro, gli artt. 43 CE e 48 CE impongono a quest'ultimo di rispettare la capacità processuale che questa società possiede in forza del diritto del suo Stato di costituzione.

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