Corte giustizia comunità europee del 2001 (22/11/2001)


Il divieto di apporre clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori è applicabile solo nei limiti soggettivi stabiliti dalla direttiva n.13/93/Cee. Se l'acquirente non è una persona fisica e acquista i prodotti per fini professionali, la normativa comunitaria non può trovare attuazione in quanto non ha carattere erga omnes e la tutela, nel caso di clausole vessatorie, è garantita solo alle persone fisiche. La nozione di consumatore, che è stata recepita nel nostro ordinamento all'articolo 1469-bis, non è demandata alla legislazione nazionale, ma è stabilita a livello comunitario ed è finalizzata a proteggere la parte contraente più debole. Risulta irrilevante considerare la finalità dell'acquisto ed il successivo utilizzo dei beni per l'applicazione della direttiva, se manca uno dei requisiti soggettivi richiesti. L'assenza del contraente persona fisica rende superflua ogni valutazione sui soggetti che beneficiano dell'acquisto, anche quando quest'ultimo sembra collocarsi al di fuori dell'attività imprenditoriale tipica.

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