Corte giustizia comunità europee del 2001 (09/10/2001)


La direttiva 44/98/Ce, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, rispetta il principio dell'integrità dell'essere umano e ne garantisce la sua indisponibilità. Finalità della direttiva, alla luce del principio di sussidiarietà, è l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, i quali - secondo le disposizioni dell'atto comunitario - devono consentire lo sfruttamento industriale delle invenzioni che producano o trattino materiale biologico. Gli Stati, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'essere umano e fermo restando il divieto di clonazione, nonchè il divieto di brevettabilità del corpo umano nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, sono tenuti a rimuovere gli ostacoli giuridici, per conseguire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, che impediscono lo sviluppo dell'ingegneria genetica. Un elemento naturale è brevettabile se collegato a un procedimento tecnico che sia in grado di riprodurlo e sia suscettibile di sfruttamento industriale, ma non nell'ipotesi di elementi biologici esistenti in natura nell'essere umano.

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