Corte giustizia comunità europee del 2001 (12/07/2001)


La nozione di residenza, ai fini dell'applicazione di una direttiva, deve essere individuata secondo i criteri fissati dal legislatore comunitario, a prescindere dalle definizioni nazionali. Per l'accertamento della residenza normale occorre considerare i legami professionali e personali di un individuo procedendo a una valutazione complessiva degli elementi di fatto. Se essi risultano equivalenti in due diversi Stati membri il giudice nazionale, nell'applicazione della direttiva, deve dare prevalenza ai legami personali per stabilire il centro permanente degli interessi. Spetta al legislatore nazionale stabilire le sanzioni nel caso di una valutazione delle norme sulle importazioni temporanee però nel rispetto del principio di proporzionalità, eventualmente tenendo conto, laddove la normativa risulti di difficile interpretazione, della buona fede dell'individuo.

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