Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. II del 2000 (30/05/2000)


La Convenzione europea dei diritti dell'uomo garantisce all'art.1 del protocollo n.1 che:"Ogni persona fisica e giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni"; pertanto, l'occupazione da parte dello Stato di un fondo di proprietà privata per accessione invertita, alla quale la parte privata non ha potuto porre rimedio, integra violazione della citata disposizione.

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