Corte dei Conti, sez. riun. del 1997 numero 75/A (22/10/1997)


L'eventuale infrazione di obblighi nascenti dall'osservanza di norme comunitarie non può riferirsi per il principio della responsabilità solidale dell'intero governo che al gabinetto e, quindi, allo Stato italiano titolare del rapporto con la Comunità.
Non sussistono i presupposti della colpa grave e prima ancora del danno erariale sindacabile in sede di giurisdizione contabile, per gli atti posti in essere dal Ministro nella sua qualità di organo politico costituzionale e non quale vertice gerarchico di un dicastero.
Non si configura la responsabilità amministrativa dei Ministri dell'agricoltura in ordine al pregiudizio subito dallo Stato italiano per rettifiche sanzionatorie conseguenti al loro comportamento, che, pur in contrasto rispetto a disposizioni di regolamenti comunitari, risulti tuttavia riconducibile a scelte di carattere politico - economico riferibili all'intero Governo e come tali sottratte alla sindacabilità in sede di giurisdizione contabile (fattispecie relativa alle c.d. "quote latte").

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