Corte cost. del 2012 numero 272 (06/12/2012)



Sussiste eccesso di delega legislativa, in relazione al carattere obbligatorio dell'istituto di conciliazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 28/2010. La Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, del D. Lgs., n. 28/2010 (Attuazione dell'art. 60 della legge n. 69/2009, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali); e dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010, limitatamente al secondo periodo ("L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale") e al sesto periodo, limitatamente alla frase "se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1"; b) dell'art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole "Fermo quanto previsto dal comma 1 e", c) dell'art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole "I commi 1 e"; d) dell'art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole "Fermo quanto previsto dal comma 1 e"; e) dell'art. 6, comma II, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase "e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma I dell'art. 5,"; f) dell'art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase "e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1"; g) dello stesso art. 7 nella parte in cui usa il verbo "computano" anziché "computa"; h) dell'art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) dell'art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo "Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13"; l) dell'intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo "resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 c.p.c."; m) dell'art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n) dell'art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o), dell'art. 24 del detto decreto legislativo.

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