Corte cost. del 2005 numero 481 (29/12/2005)




Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2409, comma 3, e 2477, comma 4, c.c., per eccesso di delega, in quanto il D.Lgs. n. 6/2003, escludendo con tali norme il ricorso al controllo giudiziario sulla gestione delle società a responsabilità limitata, non ha ecceduto la delega conferita dalla legge n. 366/2001.

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2409, comma 1 e 7, 2477, comma 4, e 2476, comma 3, c.c., nella parte in cui escludono l'ammissibilità del ricorso alla procedura del controllo giudiziario sulla gestione nella società a responsabilità limitata, in riferimento all'art. 76 Cost., nonché del combinato disposto degli artt. 2409, 2476, comma 3, e 2477, comma 4, c.c., nella parte in cui, in caso di gravi irregolarità degli amministratori, prevedono che solo il collegio sindacale, e non anche i soci della società a responsabilità limitata, possa invocare il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 2409 c.c., in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost..

È infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2409, 2476, terzo comma, e 2477, quarto comma, c.c. sollevata con riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., laddove non prevedono l'applicazione dell'art. 2409 c.c. alle società a responsabilità limitata.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2409, 2476, comma 3, 2477, comma 4, del R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del testo del codice civile), sollevata in riferimento agli art. 3 e 76 Cost.. La legge di conferimento della delega per la riforma della disciplina delle società contempla l'istituto del controllo giudiziario esclusivamente nelle norme dedicate alle società per azioni ed alle società cooperative e non anche nella norma che fissa i principi generali in materia di società di capitali e in quella sui principi ai quali si sarebbe dovuta ispirare la disciplina delle società a responsabilità limitata. D'altra parte, l'accesso consentito a ciascun socio ai documenti della società che, nella precedente disciplina della società a responsabilità limitata - e, ancora oggi, della società per azioni -, potevano essere esaminati soltanto da chi era incaricato dell'ispezione ex art. 2409 c.c., costituisce certamente una profonda innovazione, idonea a potenziare l'efficacia dell'azione sociale di responsabilità, alla quale viene legittimato ciascun socio, che viene altresì legittimato a in " chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori". Non sussiste quindi alcuna disparità di trattamento tra i soci di una società a responsabilità limitata e i soci di una società per azioni, essendo diverse all'evidenza le situazioni soggettive.

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