Corte cost. del 2003 numero 233 (11/07/2003)


È infondata la q.l.c. dell'art. 2059 c.c., in quanto la norma codicistica va interpretata nel senso che il danno non patrimoniale, ove riferito all'astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge, in riferimento all'art. 3 cost. (sulla base di questo principio è stata dichiarata inammissibile l'ulteriore q.l.c. dell'art. 2059 c.c., in quanto limiterebbe la risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi stabiliti dalla legge, in riferimento agli art. 2 e 3 cost.).
L'art. 2059 c.c. va interpretato nel senso che il risarcimento del danno morale è consentito anche quando la colpa del danneggiante non sia stata accertata in concreto, ma sia stata affermata in base ad una presunzione di legge; è, pertanto, infondata la q.l.c. dell'art. 2059 c.c.
È inammissibile la q.l.c. dell'art. 2059 c.c., sollevata in riferimento agli art. 2 e 3 cost., nella parte in cui prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale solo nei casi determinati dalla legge. Una volta interpretato l'art. 2059 c.c. nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui in sede civile la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge, la questione risulta all'evidenza priva di rilevanza e quindi inammissibile.

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