Corte cost. del 2002 numero 57 (20/03/2002)


Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 35 della Costituzione, nella parte in cui limita la possibilità di trascrivere il provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare ai fini della opponibilità ai terzi, alle sole ipotesi di affidamento della prole. Infatti, il ricorso al giudizio di costituzionalità è consentito solo ove non sia possibile risolvere altrimenti la fattispecie dedotta nel procedimento e, nel caso di specie, il rimettente tralascia di considerare l'orientamento giurisprudenziale che sostiene l'opponibilità ai terzi dell'assegnazione della casa coniugale nei limiti del novennio, anche se non trascritta.

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