Corte cost. del 2002 numero 476 (26/11/2002)


Il diritto a misure di sostegno assistenziale in caso di malattia, alla stregua del combinato disposto degli art. 2, 3 e 38 cost., non è indipendente dal necessario intervento del legislatore nell'esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità, della misura e delle modalità di erogazione delle provvidenze da adottarsi, nonché della loro gradualità, in relazione a tutti gli elementi di natura costituzionale in gioco, inclusi quelli finanziari, la cui ponderazione rientra nell'ambito della sua discrezionalità col predetto parametro costituzionale; pertanto, gli art. 2 comma 2 parte prima e 3 comma 7 l. 25 febbraio 1992 n. 210, come modif. dall'art. 7 comma 1 d.l. 23 ottobre 1996 n. 548 (conv. dalla l. 20 dicembre 1996 n. 641), nonché l'art. 1 comma 2 l. 31 luglio 1997 n. 258, non contrastano con gli art. 2, 3 comma 2 e 38 cost., nella parte in cui, in caso di infezioni da virus da H iv e Hcv conseguenti a trasfusioni di sangue o derivati, non prevedono un equo indennizzo a carico dello Stato per il periodo tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo come stabilito, nella decorrenza, dall'art. 1 comma 3 stessa l. n. 210 del 1992.
Non è confrontabile la disciplina dell'indennizzo del danno da vaccinazione obbligatoria con quella del danno da trasfusione del sangue, posto che ciò che conta ai fini dell'obbligo di solidarietà verso chi, soggetto al trattamento, abbia subito un pregiudizio alla salute è l'esistenza di un interesse pubblico di promozione della salute collettiva e non l'obbligatorietà in quanto tale del trattamento sanitario (la quale è semplice strumento per il perseguimento di tale interesse); pertanto, non contrastano con gli art. 3 e 32 cost., gli art. 1 e 2 l. 25 febbraio 1992 n. 210, come integrati dall'art. 1 comma 2 l. 25 luglio 1997 n. 238, nella parte in cui, in caso di infezioni da virus Hiv e Hcv conseguenti a trasfusioni di sangue o derivati, non prevedono interventi finanziari statali "pro preterito", ossia per i pregiudizi irreversibili relativamente al periodo compreso tra il manifestarsi dell'infezione (o l'avvenuta conoscenza di essa) e l'entrata in vigore della l. n. 210 del 1992 cit.
Non è fondata, con riferimento agli art. 2, 3, 32 e 38 cost., la q.l.c. degli art. 1 e 2 l. 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrata dall'art. 1 comma 2 l. 25 luglio 1997 n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla l. n. 210 del 1992), nella parte in cui, in caso di infezioni da virus Hiv e Hcv, conseguente a trasfusione di sangue o derivati, verificatasi anteriormente alla data di entrata in vigore della l. n. 210 del 1992, fanno decorrere l'indennizzo previsto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e non dal verificarsi dell'evento dannoso o dalla conoscenza che di esso abbia avuto l'interessato, in quanto la "ratio" costituzionale del diritto all'equo indennizzo, riconosciuto in base agli art. 32 e 2 cost., sta nell'esistenza di un interesse pubblico alla promozione della salute collettiva tramite il trattamento sanitario, il quale, per conseguenza, viene (e può essere) dalla l. assunto ad oggetto di obbligo legale, sicché è l'interesse collettivo alla salute la ragione determinante del diritto all'indennizzo e non già l'obbligatorietà in quanto tale del trattamento, che è semplicemente strumento per il perseguimento di tale interesse; in quanto il diritto a misure di sostegno assistenziale in caso di malattia, alla
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1 comma 3, l. 25 febbraio 1992 n. 210, nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1 comma 3 l. 25 febbraio 1992 n. 210, nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti. Invero la mancata previsione legislativa determina una irrazionale discriminazione, come tale vietata dall'art. 3 cost., dal momento che lo stesso legislatore - pur valutando equivalenti le patologie della epatite e della infezione da HIV ai fini dell'indennizzo - ha tuttavia ammesso il beneficio indennitario per gli operatori sanitari soltanto nel caso in cui si abbia a che fare con infezioni da HIV, ma non con epatiti.
È fondata la q.l.c. relativa all'art. 1 comma 3 l. 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) sollevata in riferimento agli art. 2, 3, 32 e 38 cost. L'art. 1, comma 3, della l. 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore, dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), è incostituzionale in quanto non attribuisce alcun indennizzo, agli operatori sanitari, che hanno contratto l'epatite in occasione del servizio e durante il medesimo, tramite contatto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti infetti, riservando tale beneficio solo agli operatori che abbiano contratto il virus dell'H.I.V. nelle medesime circostanze. La lacuna legislativa determina una disparità di trattamento di una stessa categoria di soggetti, accentuata dal fatto che il legislatore nel comma successivo dell'articolo in questione ha considerato le due patologie equivalenti, ai fini dell'indennizzo, quando esse risultano contratte a seguito di somministrazione o di trasfusione di sangue.

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