Corte cost. del 2000 numero 226 (22/06/2000)


Il diritto a misure di sostegno assistenziale in caso di malattia, alla stregua del combinato disposto degli art. 2, 3 e 38 cost., non è indipendente dal necessario intervento del legislatore nell'esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità, della misura e delle modalità di erogazione delle provvidenze da adottarsi, nonché della loro gradualità, in relazione a tutti gli elementi di natura costituzionale in gioco, inclusi quelli finanziari, la cui ponderazione rientra nell'ambito della sua discrezionalità col predetto parametro costituzionale; pertanto, gli art. 2 comma 2 parte prima e 3 comma 7 l. 25 febbraio 1992 n. 210, come modif. dall'art. 7 comma 1 d.l. 23 ottobre 1996 n. 548 (conv. dalla l. 20 dicembre 1996 n. 641), nonché l'art. 1 comma 2 l. 31 luglio 1997 n. 258, non contrastano con gli art. 2, 3 comma 2 e 38 cost., nella parte in cui, in caso di infezioni da virus da H iv e Hcv conseguenti a trasfusioni di sangue o derivati, non prevedono un equo indennizzo a carico dello Stato per il periodo tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo come stabilito, nella decorrenza, dall'art. 1 comma 3 stessa l. n. 210 del 1992.
Non è confrontabile la disciplina dell'indennizzo del danno da vaccinazione obbligatoria con quella del danno da trasfusione del sangue, posto che ciò che conta ai fini dell'obbligo di solidarietà verso chi, soggetto al trattamento, abbia subito un pregiudizio alla salute è l'esistenza di un interesse pubblico di promozione della salute collettiva e non l'obbligatorietà in quanto tale del trattamento sanitario (la quale è semplice strumento per il perseguimento di tale interesse); pertanto, non contrastano con gli art. 3 e 32 cost., gli art. 1 e 2 l. 25 febbraio 1992 n. 210, come integrati dall'art. 1 comma 2 l. 25 luglio 1997 n. 238, nella parte in cui, in caso di infezioni da virus Hiv e Hcv conseguenti a trasfusioni di sangue o derivati, non prevedono interventi finanziari statali "pro preterito", ossia per i pregiudizi irreversibili relativamente al periodo compreso tra il manifestarsi dell'infezione (o l'avvenuta conoscenza di essa) e l'entrata in vigore della l. n. 210 del 1992 cit.
Non è fondata, con riferimento agli art. 2, 3, 32 e 38 cost., la q.l.c. degli art. 1 e 2 l. 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrata dall'art. 1 comma 2 l. 25 luglio 1997 n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla l. n. 210 del 1992), nella parte in cui, in caso di infezioni da virus Hiv e Hcv, conseguente a trasfusione di sangue o derivati, verificatasi anteriormente alla data di entrata in vigore della l. n. 210 del 1992, fanno decorrere l'indennizzo previsto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e non dal verificarsi dell'evento dannoso o dalla conoscenza che di esso abbia avuto l'interessato, in quanto la "ratio" costituzionale del diritto all'equo indennizzo, riconosciuto in base agli art. 32 e 2 cost., sta nell'esistenza di un interesse pubblico alla promozione della salute collettiva tramite il trattamento sanitario, il quale, per conseguenza, viene (e può essere) dalla l. assunto ad oggetto di obbligo legale, sicché è l'interesse collettivo alla salute la ragione determinante del diritto all'indennizzo e non già l'obbligatorietà in quanto tale del trattamento, che è semplicemente strumento per il perseguimento di tale interesse; in quanto il diritto a misure di sostegno assistenziale in caso di malattia, alla stregua dell'art. 38 Cost, non è indipendente dal necessario intervento del legislatore nell'esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità, della misura e delle modalità di erogazione delle provvidenze da adottare, nonché della loro gradualità, in relazione a tutti gli elementi di natura costituzionale in gioco, compresi quelli finanziari, la cui ponderazione rientra nell'ambito della sua discrezionalità; ed in quanto la riaffermazione del principio di possibile gradualità nell'attuazione del diritto a forme di assistenza in caso di malattia rende non giustificata la pretesa, necessaria equiparazione tra coloro che abbiano subito il danno prima e dopo l'entrata in vigore della l. n. 210 del 1992.

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