Corte cost. del 1995 numero 47 (20/02/1995)


E' costituzionalmente illegittimo l' art. 2503 codice civile nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all' art. 2499 codice civile, dei creditori della società di persone partecipante alla fusione;
Inoltre, ai sensi dell' art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, è costituzionalmente illegittimo l' art. 2503 codice civile, nel testo sostituito dall' art. 10 D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22 (di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie), nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all' art. 2499 codice civile, dei creditori della società di persone partecipante alla fusione.

L'ipotesi della trasformazione della società di cui all'art. 2499 c.c. e quella della fusione di società di cui all'art. 2503 c.c. sono assimilabili per quanto attiene alla liberazione del socio illimitatamente responsabile, sussistendo in entrambi i casi l'identico interesse del creditore di continuare a fare affidamento sulla responsabilità illimitata del socio per le obbligazioni sociali pregresse; pertanto, è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 cost., l'art. 2503 c.c. nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, anteriori alla fusione della società, consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi o nei termini di cui all'art. 2499 c.c., dei creditori della società di persone, partecipanti alla fusione.

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