Corte cost. del 1995 numero 46 (20/02/1995)


E' inammissibile, per non essere il giudice a quo investito di una domanda di legittimazione del possesso di terreno gravato da uso civico (anche perchè non potrebbe esserlo, trattandosi di istanza amministrativa) la questione di legittimità costituzionale degli art.66 Dpr 24 luglio 1977 n.616, 9 e 10 l.16 giugno 1927 n. 1766 e 30 e 31 r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, nella parte in cui escludono ogni competenza del commissario nei procedimenti di legittimazione del possesso di terreni gravati da usi civici, in riferimento agli art.3 e 97 cost.. E' incostituzionale l'art. 29, 2°comma l.16 giugno 1927 n.1766, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del commissario agli usi civili di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative previste dal I° comma della stessa norma. E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.29 II° comma, l. 16 giugno 1929 n. 1766, nella parte in cui attribuisce la legittimazione ad agire davanti al commissario per gli usi civici esclusivamente alla regione, negandola alle popolazioni titolari di diritti collettivi ed ai comuni che le rappresentano, in riferimento agli art. 3, 9, 24, 104 e 108 cost..

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