Corte cost. del 1994 numero 37 (17/02/1994)


È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 comma 1 e 2 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui consente all'Inail di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno morale, in riferimento agli art. 2, 32 e 38 cost.
È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 10 comma 6 e 7 e 11 comma 1 e 2 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sollevata, con riferimento agli art. 2, 32 e 38 cost., in base al presupposto interpretativo che le citate norme, consentendo all'INAIL, in sede di regresso per indennizzo corrisposto al lavoratore per infortuni sul lavoro ed addebitabili al datore di lavoro, di avvalersi di somme da questo dovute al danneggiato per danni morali ex art. 2053 c.c., sottrarrebbe al danneggiato quanto gli spetta a titolo di risarcimento, per danni non collegati ad una diminuzione della capacità lavorativa e quindi non rientranti nel rischio assicurato.

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