Corte cost. del 1994 numero 372 (27/10/1994)


Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., il cui ambito applicativo comprende non soltanto il "pretium doloris", ma anche il trauma permanente, fisico o psichico, che derivi dal dolore per la morte del congiunto.
Il danno alla salute dei congiunti, che venga concretamente accertato come conseguenza della morte della vittima, non è inquadrabile nell'art. 2043 c.c. per difetto del requisito della colpa sotto il profilo della prevedibilità dell'evento. Di conseguenza, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c.
Il danno alla salute dei congiunti della vittima non inerisce necessariamente all'estinzione del rapporto di parentela e non può, quindi, presumersi.
Va riconosciuto il risarcimento del danno, "jure proprio" ex art. 2059 c.c. al congiunto, di persona deceduta a seguito di comportamento colposo altrui, solo nell'ipotesi in cui il turbamento dell'equilibrio psichico, conseguente all'evento letale di cui sopra, anziché esaurirsi in un patema d'animo od in uno stato di angoscia transeunte, degeneri in un trauma fisico o psichico permanente.
L'ostacolo a riconoscere ai congiunti, di persona deceduta a seguito di comportamento colposo altrui, un risarcimento "iure successionis" della lesione del diritto alla vita e alla salute non proviene dal carattere patrimoniale dei danni risarcibili ai sensi dell'art. 2043 c.c., bensì da un limite strutturale della responsabilità civile afferente sia all'oggetto del risarcimento, che non può consistere se non in una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, sia alla liquidazione del danno, che non può riferirsi se non a perdite; e, pertanto, la tutela risarcitoria del diritto alla salute, ex art. 2043 c.c. a cui va esteso il limite di cui sopra, non è in contrasto con gli art. 2 e 32 cost.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c. sollevata con riferimento agli art. 2, 3 e 32 cost. sotto il profilo che esso non consente il risarcimento del danno morale soggettivo subito a causa della morte di un congiunto cagionata da incidente stradale, è infondata poiché il danno morale è risarcibile solo come pregiudizio effettivamente subito dal soggetto leso e non anche come pregiudizio subito da terze persone, in conseguenza del fatto lesivo.

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