Corte cost. del 1992 numero 271 (25/05/1992)


Rientra nella competenza della regione sia autorizzare la vendita di terreni di uso civico classificabili come terreni di categoria a), sia provvedere all'identificazione della categoria di appartenenza delle terre civiche; pertanto l'art. 7, IV° e V° comma l. reg. Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 ( contenente norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche ) non è in contrasto con gli art. 117 e 118 cost. nella parte in cui prevede la possibilità. per il consiglio regionale, previo parere del comune interessato e in presenza dell'interesse pubblico, di convalidare autorizzazioni, rilasciate dall'autorità competente in vigenza dell'art. 12, l. 16 giugno 1927, n. 1766, all'alienazione di terre di uso civico, non previamente assegnate a categoria, ove ritenga le terre assegnabili, per la loro natura boschiva o pascolativa, alla categoria a), e quindi suscettibili di alienazione ai sensi del cit. art. 12 l. 1766/27.

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