Corte cost. del 1991 numero 420 (22/11/1991)


Esiste nel nostro ordinamento un principio generale che non ammette il debitore ad avvalersi di limitazioni convenzionali o legali di responsabilità quando l'inadempimento dipende da dolo o colpa grave. Tale principio, mentre vincola inderogabilmente l'autonomia privata, non vincola il legislatore, non essendo coperto da garanzia costituzionale. Il limite della responsabilità del vettore, specialmente quando è configurato come invalicabile anche nell'ipotesi di dolo o colpa grave, deve essere compensato da idonee garanzie di adeguatezza del risarcimento del danno. Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 22-8-1985, n. 450, nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave. Deve altresì essere dichiarata l’illegittimità costituzionale della medesima norma nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento.

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