Corte cost. del 1991 numero 156 (12/04/1991)


E' costituzionalmente illegittimo l' art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subìto dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l' indice dei prezzi calcolato dall' ISTAT per la scala mobile nel settore dell' industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell' istituto o ente debitore per il ritardo dell' adempimento.

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