Corte cost. del 1989 numero 243 (28/04/1989)


Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 2 e 16 l. 13 aprile 1988 n. 117, sulla responsabilità civile dei magistrati, in riferimento agli art. 3 e 101 cost., e degli art. 103, 113 e 125 cost., rispettivamente proposte sotto il profilo dell'applicabilità delle norme ai magistrati della Corte di cassazione e dei TAR.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 1, 2, 5, 7 e 8 legge n. 117 del 1988 sollevate in riferimento agli art. 103, 113 e 125 comma 2 cost., poiché la responsabilità civile di cui alla legge n. 117 del 1988 nasce in ogni caso dalla lesione di un diritto soggettivo perfetto, anche quando oggetto del giudizio amministrativo sia un interesse legittimo.
La responsabilità del giudice deriva dalla violazione del dovere di esatto adempimento della funzione di tutela giurisdizionale, a prescindere dalla situazione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o di interesse legittimo, oggetto del giudizio principale; pertanto, gli art. 1, 2, 7 e 8 l. 13 aprile 1988 n. 117, non sono in contrasto con gli art. 103. 113 e 125 comma 2 cost. sotto il profilo che i citati articoli prevedono una responsabilità dei giudici amministrativi anche per la lesione di interessi legittimi, i quali in linea generale non comportano la responsabilità della p.a.

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