Corte cost. del 1988 numero 302 (10/03/1988)


E’ illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 118 cost., come attuati dall’art. 82 d. P.R. 24 luglio 1977 n. 616, l’art. 12 comma 1 e 2, d.l. 12 gennaio 1988 n. 2, nella parte in cui attribuisce al ministero per i beni culturali e ambientali il compito di esprimere il parere ai fini del rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per le opere sottoposte a vincolo e nella parte in cui stabilisce che tale parere si intende reso in senso favorevole decorso il termine di centottanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ove entro tale termine non sia notificato un parere negativo espresso dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
Spetta allo Stato fissare le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale, con particolare riguardo alla tutela ambientale ed ecologica; pertanto, l’art. 13 comma 1 d.l. 12 gennaio 1988 n. 2, il quale attribuisce allo Stato il potere di stabilire, sulla base delle risultanze di indagini sul fenomeno dell’abusivismo, criteri ed indirizzi per il coordinamento delle politiche di risanamento delle zone interessate, non viola le competenze attribuite alle regioni degli artt. 117 e 118 cost.
L’art. 12 comma 1 e 2 d.l. 12 gennaio 1988 n. 2, che attribuisce al ministro per i beni culturali ed ambientali il parere per il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria per le costruzioni esistenti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico e trasforma in silenzio-assenso la mancata prestazione del parere che l’art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47 configura come silenzio-rifiuto, relega in una posizione assolutamente secondaria le competenze delle regioni, in relazione a momenti di particolare importanza della disciplina sulle bellezze naturali, violando il principio di cooperazione fra Stato e regioni nella materia della tutela del paesaggio; pertanto, il citato articolo è incostituzionale per violazione degli artt. 117 e 118 cost.
L’art. 12 comma 3 d.l. 12 gennaio 1988 n. 2, il quale in tema di condono edilizio, sposta la decorrenza del termine stabilito per il parere delle autorità preposte alla tutela del paesaggio stabilito dall’art. 32 comma 1 l. 28 febbrtaio 1985 n. 47 alla data di entrata in vigore del decreto stesso, incide sulle competenze regionali e, data la reiterazione di decreti legislativi aventi lo stesso oggetto, ha praticamente svuotato la competenza regionale in materia; pertanto, la citata norma è incostituzionale per violazione degli artt. 117 e 118 cost..

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