Corte cost. del 1980 numero 60 (05/01/1980)


Le norme sulle distanze di cui all' art. 873 cod. civ., dettate a tutela dei reciproci diritti soggettivi dei singoli, mirando unicamente ad evitare la creazione di intercapedini antigieniche e pericolose, sono derogabili, mediante convenzioni tra privati, le quali concretano veri e propri atti costitutivi di servitù in quanto arrecano una menomazione per l' immobile che alla distanza legale avrebbe diritto; invece, le norme dei regolamenti locali, che impongono di calcolare le distanze tra fabbricati dal confine, sono inderogabili, essendo dirette più che alla tutela di interessi privati, a quella di interessi generali, pubblici, in materia urbanistica.

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