Vivamente discussa è la
natura giuridica della convenzione di lottizzazione. A fronte di chi la annovera tra le
negoziazioni di diritto pubblico nota1, v'è chi riferisce piuttosto della
natura pubblica dell'oggetto nota2. Ancora si può ricordare l'opinione che pone l'accento sull'indole organizzativa della convenzione che, per tale motivo, si qualificherebbe
intermediamente tra negozio e provvedimento nota3. Assumendo quest'ultimo parere come il punto di equilibrio, è infine possibile rammentare due opposte teoriche: la prima che afferma la
natura contrattuale della convenzione di lottizzazione,
nota4 la seconda che la nega recisamente, qualificandola tra gli
strumenti urbanistici nota5.E' chiara la difficoltà sottesa al punto: la convenzione da un lato è inserita in un procedimento amministrativo, dall'altro costituisce purtuttavia manifestazione dell'autonomia negoziale (Cass.civ. Sez. U.,
1763/2002 ). La volontà delle parti non si può certamente definire come libera: non v'è invero quella possibilità di graduare e determinare il contenuto delle clausole contrattuali che vale a connotare l'attività negoziale interprivata. Il prevalente interesse pubblico la cui cura è rimessa all'amministrazione comunale e le prescrizioni ed i vincoli discendenti dalla legge e dagli strumenti urbanistici costituiscono altrettanti punti fermi insormontabili (Cons. St. Sez. V,
1479/98). E' soltanto nel rispetto di questi limiti che risulta praticabile un accordo, venendosi ad istituire obbligazioni regolate dalle norme civilistiche (es.: di
facere in relazione all'esecuzione di opere di urbanizzazione, di futura cessione senza corrispettivo di aree destinate all'uso pubblico, quali parcheggi, marciapiedi, allargamenti stradali, etc.). Il riferimento alle norme di diritto comune sarà meglio approfondito in sede di analisi delle conseguenze dell'inadempimento delle pattuizioni contenute nella convenzione. In definitiva
la costruzione attualmente più appagante iscrive la convenzione in esame quale atto infraprocedimentale rispetto alla serie degli atti culminante con il rilascio del provvedimento concessorio. Giova da ultimo segnalare della tendenza in atto ad una sempre maggiore omogeneizzazione del contenuto delle convezioni ad opera delle regioni. Esse tendono infatti a predisporre veri e propri schemi standard
nota6. Pure in sede di predisposizione dei piani urbanistici generali vengono inserite disposizioni dotate di dettagli che riducono i margini discrezionali delle parti, ciò che accentua la riferita natura infraprocedimentale della convenzione di lottizzazione, finalizzata al rilascio del provvedimento inteso a consentire l'edificazione.
Note
nota1
Stella Richter, voce
Atti e poteri amministrativi, in Diz. di diritto amm., dir. da Guarino, Milano, 1983, p.397; Cass. civ., Sez. Unite
4833/80 .
top1 nota2
Giannini,
L'attività amministrativa, Roma, 1966, p.99.
top2nota3
Mazzarelli,
Le convenzioni urbanistiche, Bologna, 1979, p.231.
top3nota4
Spantigati,
Manuale di diritto urbanistico, Milano, 1969, p.162; Corso,
Aspetti privatistici delle convenzioni urbanistiche, in Il piano di lottizzazione oggi. Le nuove leggi ospedaliere, Milano, 1971, p.156 e Cass.civ. Sez.U,
2567/1984 La configurazione contrattuale della convenzione di lottizzazione pone inoltre un successivo problema interpretativo. Deve essa ritenersi contratto a prestazioni corrispettive o piuttosto contratto con prestazioni a carico di una sola parte? Chi propende per quest'ultima opinione parte dal presupposto che l'unico soggetto che assume obbligazioni vere e proprie è il privato (Fiale,
Diritto urbanistico, Napoli, 1997, p.167). In senso contrario si può tuttavia rilevare che, fino a quando la P.A. non modifica (sia pure unilateralmente) gli obblighi che ha assunto, essa rimane vincolata a tali obblighi come qualsiasi soggetto che sia parte di un contratto (cfr. in questo senso anche Cass. civile, sez. I,
1614/80). Di conseguenza la convenzione in esame ben può essere descritta nei termini, seppure
sui generis, di un contratto a prestazioni corrispettive. Se da una parte il privato assume l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dall'altra la P.A. assume l'obbligo di consentire la realizzazione del progetto urbanistico mediante il rilascio delle necessarie concessioni edilizie (cfr. Morbidelli, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, libro IV, Torino, 1999, p.467). Ne segue che il susseguente inadempimento si può ben configurare anche in relazione alla condotta dell'Ente pubblico, con tutte le conseguenze del caso in relazione alla condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno in esito alla risoluzione del contratto (cfr. Cass. Civ., Sez.I,
364/2014).
top4nota5
Lugo,
I piani di lottizzazione nei rapporti fra proprietari e coi terzi, in Il piano di lottizzazione oggi. Le nuove leggi ospedaliere, Milano, 1971, p.77; Dalfino,
L'interesse pubblico nelle lottizzazioni, Milano, 1981, p.14 e Alpa,
Ingiustizia del danno e tutela degli interessi privati nella inattuazione delle opere di urbanizzazione, in Convenzioni urbanistiche e tutela nei rapporti tra privati, a cura di Costantino, Milano, 1978, p.293.
top5nota6
Convenzioni tipo che devono considerarsi veri e propri contratti per adesione, cui non potrà non farsi applicazione delle norme proprie del codice civile, con particolare riferimento all'art.
1341 cod.civ. .
top6Bibliografia
- ALPA, Ingiustizia del danno e tutela degli interessi privati..., Milano, Convenzioni urbanistiche e tutela nei rapporti..., 1978
- CORSO, Aspetti privatistici delle convenzioni urbanistiche, Milano, Il piano di lottizzzione, 1971
- DALFINO, L'interesse pubblico nelle lottizzazioni, Milano, 1981
- FIALE, Diritto urbanistico, Napoli, 1997
- GIANNINI, L'attività amministrativa, Roma, 1966
- LUGO, I piani di lottizzaz. nei rapporti fra proprietari e terzi, Milano, Il piano di lottizzazione oggi, 1971
- MAZZARELLI, Le convenzioni urbanistiche, Bologna, 1979
- MORBIDELLI, Torino, Comm.cod.civ., Libro IV, 1999
- SPANTIGATI, Manuale di diritto urbanistico, Milano, 1969
- STELLA RICHTER, Atti e poteri amministrativi, Milano, Dizionario di Dir. Amministr. diretto da Guarino, 1983
Prassi collegate