Contratto rescindibile per lesione e reato di usura



Occorre darsi carico di un problema sorto in giurisprudenza nel caso in cui, essendo stato stipulato un contratto di mutuo a condizioni usurarie, accanto alla normativa in tema di rescissione per lesione del contratto, si può formulare un parallelo giudizio attinente alla violazione della norma penale di cui all'art. 644 cod.pen. che punisce l'usura. Ciò indurrebbe una valutazione della fattispecie in chiave di nullità per contrarietà del contratto a norma imperativa (art. 1418 cod.civ. ). In altri termini, il contratto concluso a condizioni usurarie, penalmente rilevante perchè integra gli estremi del reato punito dall'art. 644 cod.pen., è semplicemente rescindibile oppure è radicalmente nullo?

A tal proposito assume particolare rilevanza la disciplina dettata dal codice civile in materia di mutuo oneroso, in relazione al quale l'art. 1815 cod.civ. prevede al II comma che, nell'ipotesi in cui siano stati convenuti interessi usurari, la relativa clausola è nulla e non sono dovuti interessi nota1. Quest'ultima disposizione è congegnata in modo da disincentivare la previsione di interessi usurari. Una volta che l'usurarietà fosse stata rilevata, il mutuante non potrebbe trarre alcuna utilità dal contratto concluso che si trasformerebbe ex lege in un mutuo gratuito.

Quando la misura degli interessi può considerarsi usuraria?

Si deve rammentare l'emanazione di una specifica normativa in materia di usura (L. 7 marzo 1996, n. 108), la quale fa riferimento ad una determinazione della misura dei vari tassi di interesse, in relazione ad ogni specifico prodotto del ramo creditizio (leasing, credito al consumo, mutuo ipotecariamente garantito), da determinarsi di volta in volta mediante specifici provvedimenti in dipendenza delle variazioni introdotte nel mercato finanziario nota2.

Ritornando al caso del mutuo contrassegnato da interessi usurari, la legge non giunge al punto di ritenere invalido l'intero contratto: cade soltanto la clausola afferente agli interessi, i quali non saranno in alcun modo dovuti, neppure nella misura legale nota3. Affinchè si abbia mutuo con interessi usurari tuttavia pare essere necessaria la sussistenza di tutti gli elementi propri del reato di usura: non solo pertanto la misura esorbitante degli interessi, bensì anche l'elemento dello stato di bisogno del mutuatario nota4.

La giurisprudenza ha talvolta ritenuto assorbente la qualificazione conseguente all'accertamento della violazione della norma di carattere imperativo, con la conseguenza di configurare l'intero atto come nullo (Cass. Civ. Sez. II, 628/97). La differenza tra contratto semplicemente rescindibile e contratto nullo per violazione dell'art. 644 cod.pen. andrebbe ravvisata in ciò, che nel primo caso è sufficiente l'atteggiamento passivo del contraente che, pur rendendosi conto del vantaggio e dello squilibrio tra le prestazioni, ne tragga vantaggio (il c.d. approfittamento). Nel secondo caso occorre qualche cosa in più: precisamente una condotta attiva del contraente il quale si adoperi per addivenire alla conclusione del contratto nota5. Questa impostazione è stata accolta anche da una meditata giurisprudenza da ultimo manifestatasi sul tema (Cass. Civ., Sez. II, 14921/10).
Può tuttavia essere osservato, come per altre fattispecie (contratto annullabile per incapacità naturale e circonvenzione di incapace, contratto annullabile per dolo e reato di truffa), che l'efficacia almeno interinale del contratto sembrerebbe necessaria ai fini della stessa valutazione della fattispecie in chiave di illecito penale. Se infatti il contratto non fosse idoneo a produrre alcun effetto ab origine, non potrebbero dirsi a rigore neppure integrati gli estremi del reato, il quale per lo più postula che si sia prodotto uno spostamento patrimoniale. Tuttavia, nel caso dell'usura, questa osservazione non coglie nel segno: la norma penale contempla infatti puramente la condotta materiale di chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari. Non tanto sembra risultare indispensabile la sussistenza di un atto che produca effetti giuridici interinali, quanto la semplice materialità della condotta delineata.

Note

nota1

Sull'argomento Sinesio, Gli interessi usurari. Profili civilistici, Napoli, 1999.
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nota2

Un problema posto in evidenza dall'interpretazione giudiziale della normativa è quello della determinazione del tempo in cui deve essere valutata la misura usurararia del tasso. Secondo l'opinione della giurisprudenza (cfr. per tutte Cass.Civ. Sez.I, 14899/00) verrebbe in esame il tempo della dazione degli interessi, anche se questo è distante dal momento in cui essi erano stati convenuti. Per escludere questo esito ermeneutico è stato emanato il D.l.
394/00 ("Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n.108, recante disposizioni in materia di usura", (convertito con legge 24/01 ), in forza del quale è stato precisato all'art. 1 che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti... indipendentemente dal loro pagamento".
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nota3

Secondo Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.688, "la ricorrenza del reato non muterebbe la disciplina privatistica".
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nota4

Si veda Minervini, La rescissione, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1446.
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nota5

Cfr. Gioia, Una costruzione unitaria dell'usura, in Il Corriere Giuridico, n.4,1999, p.456. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.944, non solo prende atto di tale differenziazione, ma sottolinea anche come la disciplina della rescissione mantenga "una propria ragion d'essere in quanto la disciplina penalistica colpisce il comportamento dell'usuraio e non prende in considerazione il contratto, il cui regime è in ogni caso quello civilistico che esclude la nullità e commina la rescissione".
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GIOIA, Una costruzione unitaria dell'usura, Il Corriere giuridico, IV, 1999
  • MINERVINI, La rescissione, Torino, Tratt. Rescigno, 1999
  • SINESIO, Gli interessi usurari: profili civilistici, Napoli, 1999

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