Contratto di mantenimento



In forza del contratto di mantenimento, da ricondursi alla più generale figura del c.d. vitalizio improprio, un soggetto trasferisce ad un altro un capitale ovvero un bene mobile o immobile, a fronte dell'assunzione dell'obbligazione di provvedere al mantenimento del beneficiario per tutta la durata della vita di costui nota1.

La misura, la qualità e l'oggetto delle prestazioni sono rimesse alla determinazione delle parti. In ciò l'obbligazione di mantenimento differisce profondamente da quella alimentare, disciplinata dalla legge quanto ai presupposti ed ai contenuti. Difettando una nozione normativa di mantenimento è rimesso in questo ambito all'autonomia negoziale (art. 1322 cod.civ.) un vasto ambito determinativo. Il tenore di vita del vitaliziato al tempo della stipulazione del contratto può costituire un indice di riferimento da considerare soltanto in via ermeneutica. A questo proposito gli interpreti hanno tratto dalla pratica negoziale una nozione "media" di mantenimento, nel cui ambito può dirsi compreso non soltanto il vitto, l'alloggio ed il vestiario, bensì anche l'assistenza che si sostanzia in quelle cure materiali (es. mediche) e spirituali necessarie al beneficiario. Si tratta di prestazioni anche di natura infungibile che, come è evidente, eccedono quelle ordinariamente comprese nell'obbligo alimentare nota2.

Quanto alla natura della negoziazione qui in esame, anche qualificata come vitalizio assistenziale, occorre precisare che essa, al pari della rendita vitalizia, è qualificata dalla aleatorietà. Questo elemento viene anzi ad essere enfatizzato, nella misura in cui non investe semplicemente il dato relativo alla durata della vita del vitaliziato, ma addirittura l'entità e la qualità delle prestazioni materiali e spirituali, la cui aprioristica quantificazione non è possibile al tempo della conclusione del contratto nota3. Ne segue che, in difetto di alea in concreto, la negoziazione non può non palesarsi nulla (Cass. Civ., Sez.II, 13869/09). La figura si presta ad evoluzioni interessanti, con speciale riferimento al soddisfacimento degli interessi economici di persone disabili. Così è stato reputato autorizzabile la stipula di un contratto per il cui tramite il beneficiario di amministrazione di sostegno, dopo aver venduto un immobile divenuto sovrabbondante, abbia ad acquistarne il diritto di usufrutto relativo ad un appartamento la cui nuda proprietà venga intestata alla badante a fronte dell'impegno di costei ad assumere la di lui cura ed assistenza per tutta la vita residua (Tribunale di Torino, decreto 27 novembre 2015).

Date le cennate caratteristiche, il contratto di mantenimento non può non essere assoggettato ad una disciplina parzialmente divergente rispetto a quella dettata in tema di rendita vitalizia. Anzitutto le prestazioni si caratterizzano per la continuatività (e non per la periodicità di esse). L'elemento fondamentale consiste tuttavia nell' infungibilità di esse, ciò che è da porre in relazione alla rilevanza delle qualità personali dell'obbligato. Tali caratteri inducono a stimare incedibile il relativo contratto ed inapplicabile la disciplina dettata in materia di rendita vitalizia per l'ipotesi di inadempimento del vitaliziante nota4.

Conseguentemente, escluso il ricorso all'art. 1878 cod.civ., non resterà altro se non il generale rimedio di cui all'art. 1453 cod.civ. (cfr. Cass.Civ., Sez.Unite, 8432/1990).

Note

nota1

Anche nel contratto di mantenimento l'oggetto è rappresentato non da un semplice dare (come in una rendita vitalizia), bensì da una complessa attività di facere che non possiede carattere fungibile.
Ne segue l'intrasmissibilità dell'obbligazione a carico degli eredi di colui che vi fosse tenuto e l'impossibilità di dar corso all'eventuale esecuzione forzata in forma specifica: cfr. Marini, La rendita perpetua e la rendita vitalizia, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol. XIII, Torino, 1985, p.37.
top1

nota2

In ciò si ravvisa soprattutto la distinzione di questa fattispecie rispetto a quella del vitalizio alimentare: la prestazione a favore del beneficiario prescinde dal bisogno di costui (Auletta, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984, p.200).
top2

nota3

Si ritiene cioè che detto contratto sia caratterizzato da una "duplice alea": a quella collegata alla durata della vita del beneficiario si aggiungerebbe l'incertezza legata alla mutevolezza delle prestazioni, variabili secondo la necessità di chi deve ricevere e la possibilità di chi è tenuto a somministrarli (cfr. Peirano, Clausole in tema di contratto di mantenimento, in Notariato, 1995, n.6, p.611).
top3

nota4

Lanzio e Maiorca, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1621.
top4

Bibliografia

  • AULETTA, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984
  • LANZIO MAIORCA, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
  • MARINI, La rendita perpetua e la rendita vitalizia, Torino, Trattato dir.priv.dir. da Rescigno, XIII, 1985
  • PEIRANO, Clausole in tema di contratto di mantenimento, Notariato, 6, 1995

Prassi collegate

  • Studio n. 32-2017/T, Novità in materia di plusvalenze immobiliari: aspetti notarili
  • Quesito n. 277-2015/T, Contratto di mantenimento ed assistenza vitalizia, cessione immobiliare, regola del 'prezzo-valore' e tassazione
  • Studio n. 133-2015/T, Analisi ed interpretazione evolutiva della regola “prezzo-valore”: dalla forma alla “sostanza”
  • Quesito n. 617-2013/C, L’interesse delle parti di modificare la causa del contratto di vitalizio assistenziale

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Contratto di mantenimento"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti