Contratto autonomo di garanzia: oggetto della negoziazione



Il contratto autonomo di garanzia può dirsi avere ad oggetto la prestazione che il garante si obbliga ad eseguire su richiesta del creditore, tale in riferimento al rapporto principale garantito. Non è richiesto che detta prestazione sia omogenea rispetto a quella, da considerarsi principale, facente capo al debitore.  Sul piano quantitativo il  valore della garanzia è di regola determinato in un importo percentuale del valore del debito garantito. Anche sul piano qualitativo la prestazione o l'attribuzione scaturente dal contratto si differenzia dalla obbligazione garantita. Le parti sono infatti libere di determinarne come preferiscono la natura: se usualmente si tratta di una somma di denaro, non è tuttavia escluso che venga in considerazione un'attribuzione traslativa, come il trasferimento di proprietà di beni specifici o di cose di genere. Questo carattere rende particolarmente duttile lo strumento in considerazione, atto a garantire ogni forma di prestazione obbligatoria, essendo praticabile il ricorso ad esso anche laddove la prestazione principale consista in un facere infungibile.

A seconda dell'oggetto è possibile distinguere tra garanzia per il rispetto di un'offerta contrattuale (c.d.bid bond), garanzia per la buona esecuzione del contratto (c.d.performance bond ), in cui il rischio contrattuale coperto è quello dell'inadempimento totale o parziale del debitore principale, infine garanzia per il rimborso di anticipazioni già effettuate (c.d.repayment bond). Nella pratica si riscontrano tuttavia, anche ulteriori specie di negoziazioni contrassegnate dal medesimo aspetto causale, fra le quali spicca la garanzia per il pagamento della ritenuta (c.d.retention money bond), per il cui tramite un soggetto esportatore ottiene il pagamento dell'intero prezzo convenuto della merce, compresa quella parte che potrebbe essere trattenuta fino alla verifica o al collaudo. Ancora si pensi alla c.d. garanzia di pagamento (payment guarantee ), che mira ad assicurare all'esportatore il pagamento di beni e servizi resi e pagabili dilazionatamente nota1. Accanto a queste si possono ricordare la garanzia c.d. per documenti mancanti (maintenance guarantee), prestata soprattutto per porre rimedio alla mancanza della polizza di carico e la maintenance bond, che mira a garantire il buon funzionamento di quanto fornito o costruito, eliminando difetti o anomalie nota2.

 

Note

nota1

Su queste distinzioni vedasi in dettaglio Calderale, Fideiussione e contratto autonomo di garanzia, Bari, 1989, p.182 e ss. e Villanacci, Performance bond: caratteri e funzioni, Napoli, 1995, p.21.
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nota2

Vigone, Contratti autonomi di garanzia, in Contratti atipici. Nuovi strumenti commerciali e finanziari, Milano, 1993, p.178.
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Bibliografia

  • CALDERALE, Fideiussione e contratto autonomo di garanzia, Bari, 1989
  • VIGONE, Contratto autonomo di garanzia, Milano, Nuovi strumenti commerciali e finanziari, 1993
  • VILLANACCI, Performance bond: caratteri e funzioni, Napoli, 1995

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