Contratto autonomo di garanzia: autonomia della prestazione di garanzia




Il problema fondamentale della figura del contratto autonomo di garanzia è costituito dalla qualificazione della natura dell'obbligazione da esso scaturente in chiave di prestazione autonoma ovvero comunque accessoria rispetto all'obbligazione del garantito. Per lungo tempo il primo attributo è stato negato, in quanto reputato incompatibile con il sistema vigente in materia di garanzie personali e con la nozione stessa di garanzia, la quale avrebbe intrinsecamente postulato il proprio carattere accessorio, essendo come tale finalizzata ad assicurare l'adempimento di un'ulteriore posizione passiva facente capo al debitore principale nota1. Ulteriormente si disputava circa la riconducibilità della figura all'ambito del rapporto fidejussorio, ciò che avrebbe importato l'assoggettamento alle norme di cui agli artt. 1936 e segg. cod.civ.. In difetto di elementi normativi in un primo tempo gli interpreti sembravano piuttosto orientati nel senso della ammissibilità di un'unica forma di garanzia personale, per l'appunto la fidejussione (il cui confronto con la figura in esame sarà oggetto di separata indagine). Qualsiasi ulteriore garanzia priva di un rapporto di accessorietà con l'obbligazione garantita sarebbe parsa incompatibile con l'ordinamento nota2.

Successivamente si è fatta strada un'opinione differente: riconosciuta l'ammissibilità della creazione da parte dei privati, la Cassazione ne ha sancito la validità, in quanto manifestazione dell'autonomia privata ed espressione di un interesse meritevole di tutela. Le affinità con il contratto di fidejussione peraltro sono state poste alla base della giustificazione del ricorso all'applicazione in via analogica della disciplina propria di quest'ultimo istituto, sia pure previa valutazione della compatibilità della stessa con il carattere di autonomia del contratto autonomo di garanzia rispetto al rapporto obbligatorio principale (così Cass.civ., Sez. Unite, 7341/87). Se ne è desunta altresì l'inapplicabilità dell'art.1939 cod. civ. , stante la circostanza della preesistente validità ed efficacia del contratto anche in presenza di un vizio del negozio principale, salvo il successivo diritto di riequilibrare la situazione giuridica fra le parti in forza del sistema delle rivalse (Cass.civ., sez.I, 8324/01). Anche il I comma dell'art.1957 cod.civ., norma che fonda l'accessorietà dell'obbligazione fidejussoria instaurando un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e di quella principale, non può rinvenire applicazione (Cass. Civ. Sez. Unite, 3947/10), salva una differente manifestazione di intento delle parti. Interesse dei contraenti infatti è quello di prevedere un' immediata e certa disponibilità di una somma di denaro a favore del creditore beneficiario, non già di garantire l'esatto adempimento della prestazione principale (Cass.Civ. Sez.III 3964/99). L'autonomia della garanzia atipica si riflette inoltre sul regime delle eccezioni opponibili dal garante in sede di esecuzione del proprio obbligo ad eseguire la prestazione o l'attribuzione convenuta. Il relativo aspetto sarà oggetto di separato esame.

Le peculiarità della figura hanno fatto ritenere a parte degli interpreti la inapplicabilità della disciplina della fidejussione, sottolineando la diversa intenzione delle parti volta ad espressamente escludere la accessorietà rispetto al rapporto garantito, caratteristica tipica del negozio fidejussorio. Sarebbero allora applicabili le norme inerenti la promessa del fatto del terzo (art.1382 cod.civ.), in quanto unico caso disciplinato dal nostro ordinamento di garanzia personale non accessoria nota3. Quanti invece ravvisano la sussunzione del contratto autonomo di garanzia nello schema della delegazione passiva di debito ritengono applicabile la relativa disciplina nota4.

Note

nota1

De Sanna, 1988, p.42.
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nota2

Biscontini, 1993, p.201.
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nota3

Briganti, Contratti di garanzia ed esercizio del credito nella prassi bancaria italiana, in Vita notarile, 1980, p.1061.
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nota4

Sesta, Le garanzie atipiche, Padova, 1988, p.508.
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