Contratto autonomo di garanzia: nozione ed aspetti definitori



Con l'espressione "contratto autonomo di garanzia" si è soliti indicare l'impegno assunto da una banca, da una compagnia di assicurazioni o da altro ente garante, di pagare una somma di denaro predeterminata ad un dato soggetto, beneficiario della garanzia. La detta obbligazione viene usualmente assunta in riferimento ad incarico del cosiddetto ordinante (spesso formulato in termini generali e amplissimi) di eseguire un pagamento a semplice richiesta scritta e senza eccezioni, con la parallela autorizzazione a "conteggiare" ad esso debitore ordinante le somme corrisposte al beneficiario nota1. Quest'ultimo è normalmente creditore dell'ordinante.

L'istituto, il cui fondamento e praticabilità è stata inizialmente revocata in dubbio, può dirsi attualmente accolto tra le negoziazioni ammissibili. Il nodo è costituito dall'indipendenza del rapporto di garanzia, non più accessorio rispetto al debito principale, in altri termini dall'astrattezza dell'elemento causale (Cass.civ. sez.I, n.6496/1991 ). E' chiaro tuttavia che il contratto autonomo di garanzia, nonostante sia caratterizzato dalla detta autonomia rispetto al rapporto garantito, è pur sempre connotato da un collegamento rispetto ad un contratto-base. Quest'ultimo potrebbe indifferentemente consistere in una compravendita, in un appalto, in una commissione. In queste ipotesi il contratto autonomo di garanzia si inserisce come rapporto di valuta, e deriva di norma da un mandato per il cui tramite il debitore principale nel rapporto sottostante (il c.d. ordinante) domanda, spesso ad un istituto bancario, di emettere la garanzia in favore del proprio creditore, per lo più verso corresponsione di una provvigione nota2.

Dalla descrizione di cui sopra si può inferire di una struttura del contratto autonomo di garanzia caratterizzata dalla presenza di tre distinti rapporti intersencantesi l'uno con l'altro. Anzitutto è presupposta l'esistenza di un contratto-base tra il creditore principale ed il debitore. Sulla scorta di esso il debitore principale incarica un terzo, quale garante, di far fronte ad una determinata obbligazione (solitamente di provvedere al pagamento) "a prima richiesta", cioè senza opporre eccezioni, senza che possa essere invocata eccezione alcuna relativamente al primo rapporto che non viene in alcun modo a influenzare questa seconda situazione. Infine si pone il rapporto tra terzo (mandatario) e creditore beneficiario. La considerazione di questo schema ne ha determinato l'accostamento alla delegazione cumulativa nota3. Di essa si potrebbe rinvenire tanto il rapporto di valuta, quanto quello di provvista (il primo tra il debitore principale ed il creditore, il secondo tra il debitore principale, quale mandante, ed il mandatario) ed il finale rapporto tra delegato e delegatario (vale a dire tra mandatario ed il creditore beneficiario). Si tratterebbe, in particolare, di una delegazione pura (non titolata), stante l'astrattezza dell'obbligazione del delegato, che non potrebbe opporre al delegatario nè le eccezioni relative al rapporto di valuta nè quelle fondate sul rapporto di provvista nè, probabilmente la c.d. eventuale nullità della doppia causa. Il parallelismo con la delegazione giova, tuttavia, semplicemente allo scopo di meglio mettere a fuoco la struttura della negoziazione, mostrando la corda sotto il profilo della finalità dell'istituto. Nella delegazione, infatti, le parti intendono raggiungere la contemporanea estinzione di due rapporti obbligatori per effetto di un unico atto di adempimento, che si pone come modalità sintetica di sistemazione di due posizioni altrimenti autonome. Nel contratto autonomo di garanzia l'intento delle parti è piuttosto quello di prevedere una garanzia per "rinforzare" l'aspettativa di adempimento del debitore e ben può prevedere l'esecuzione di una prestazione diversa rispetto a quella dell'obbligato. Il garante infatti si obbliga per lo più ad effettuare, a richiesta dal creditore, un pagamento in denaro a fronte del mancato adempimento di una obbligazione che ben può dedurre una prestazione di dare quanto di fare nota4.

Soltanto ipotizzando che la delegazione sia priva di un proprio autonomo profilo causale, sostenendo cioè che la delegazione non possa non fare riferimento a ciascun rapporto obbligatorio nella stessa implicito, potrebbe essere sostenuta la tesi che la medesima possa venir piegata ad una funzione di garanzia autonoma. Appare tuttavia preferibile rinvenire nel contratto autonomo di garanzia una fattispecie differente rispetto alla delegazione passiva, della quale peraltro condivide il complesso schema trilaterale. La figura qui in esame svolge infatti una ben diversa funzione, potendo, come detto, dedurre sotto il proprio schema anche rapporti non omogenei. La garanzia prestata ben può essere finalizzata a mantenere un'offerta di stipulazione, come avviene nell' ambito di una gara di appalto (c.d. garanzia di offerta o bid bond ), ovvero ad assicurare, per il caso di inadempimento, la restituzione di importi di danaro versati quali anticipo per una determinata prestazione (c.d. garanzia di rimborso o repayment bond ) o, ancora, a garantire l'esatto adempimento di una determinata prestazione diversa da quella consistente nel mero pagamento (c.d. garanzia di buona esecuzione o performance bond ) nota5.

Note

nota1

Grippo, Nota a varie decisioni in tema di contratto autonomo di garanzia, in Banca, borsa e titoli di credito, 1982, II, p.181; Marchesiello, Le garanzie bancarie ed i ldirtto comunitario, in Contratto e impresa, 1995, p.292; Barbiera, Le garanzie atipiche e innominate nel sistema del codice del 1942, in Banca, borsa e titoli di credito, 1992, I, p.737.
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nota2

Benatti, Il contratto autonomo di garanzia, in Banca, borsa e titoli di credito, 1982, p.172.
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nota3

De Vitis, Brevi riflessioni in merito alla struttura del c.d. contratto autonomo di garanzia, in Giust.civ., 1993, I, p.1541 e Sesta, Le garanzie atipiche, Padova, 1988, p.508.
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nota4

Bozzi, L'autonomia negoziale nel sistema delle garanzie personali, Napoli, 1990, p.227; Viale, I contratti autonomi di garanzia, in I contratti atipici, in Giur. sist.civ. e comm., dir. da Bigiavi, Torino, 1991, p.638.
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nota5

Bonelli, Le garanzie bancarie a prima domanda nel commercio internazionale, Milano, 1991.
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Bibliografia

  • BARBIERA, Le garanzie atipiche e innomnate nel sistema del codice del 1942, Banca, borsa e titoli di credito, 1992
  • BENATTI, Il contratto autonomo di garanzia, Banca, borsa e titoli di credito, 1982
  • BONELLI, Le garanzie bancarie a prima domanda nel commercio internazionale, Milano, 1991
  • BOZZI, L'autonomia negoziale nel sistema delle garanzie personali, Napoli, 1990
  • DE VITIS , Brevi riflessioni in merito alla struttura del contratto autonomo di garanzia, Giustizia Civile, 1993
  • GRIPPO, Nota a varie decisioni in tema di contrato autonomo di garanzia, Banca, borsa e titoli di credito, II, 1982
  • MARCHESIELLO, Le garanzie bancarie ed il diritto comunitario, Contratto e impresa, 1995
  • SESTA, Le garanzie atipiche, Padova, 1988
  • VIALE, I contratti autonomi di garanzia, Torino, Giur. Sist. civ. e comm., I contratti atipici, 1991

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