Contratto a favore del terzo e trascrizione



Ordinariamente dal contratto a favore di terzo scaturisce l'obbligazione da parte del promittente (che non a caso viene denominato tale) di compiere una determinata prestazione nei confronti del terzo. Non è tuttavia escluso che esso sortisca effetti traslativi, pur dovendo l'ipotesi fare i conti con il fatto che l'attribuzione al terzo deve in tal caso probabilmente essere "pura", vale a dire non implicare l'assunzione di oneri o pesi, quali ad esempio potrebbero scaturire dal diritto di usufrutto, dall'enfiteusi, etc.. L'unico caso in cui il meccanismo attributivo in esame viene pacificamente ritenuto praticabile è quello che conduce alla costituzione della servitù.

Premesso ciò, quando la stipulazione in esame ha per oggetto la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un diritto reale è giocoforza che intervenga per iscritto a pena di nullità ex art. 1350 cod.civ. e che venga trascritta ai sensi dell'art. 2643 cod.civ..

Questo per quanto attiene al contratto in sé, vale a dire l'atto intercorrente tra stipulante e promittente. Che cosa riferire degli ulteriori atti che seguono nella fattispecie procedimentale propria della figura in esame?

Devono forse essere assoggettati alle formalità pubblicitarie la revoca o la modifica della stipulazione, la dichiarazione del terzo di voler profittare del diritto attribuitogli ovvero il rifiuto di esso?

Poichè l'efficacia traslativa del contratto deve reputarsi immediata, la revoca o la modifica che siano intercorse anteriormente rispetto alla dichiarazione del terzo di voler profittare del beneficio avrebbero quale effetto quello di eliminare detta attribuzione che, salvo il patto contrario o la considerazione della natura del contratto, rimarrebbe in capo allo stipulante.

Se Tizio ha convenuto con Caio l'attribuzione del diritto a Mevio e successivamente Tizio revoca la stipulazione, vengono eliminati gli effetti per Mevio. Qualora, nell'esempio effettuato, Mevio dichiari di voler profittare della stipulazione, la stipulazione effettuata a proprio favore dovrà considerarsi irrevocabile. Nel caso in cui, infine Mevio rifiuti l'attribuzione del diritto, il beneficio (già peraltro attuale) verrebbe retroattivamente risolto. E' evidente che tutti questi atti vengono variamente ad incidere sulla vicenda attributiva del bene, ciò che non può non comportare conseguenze in relazione alle formalità pubblicitarie da eseguirsi nei registri immobiliari.

Occorre soltanto individuare quale sia la formalità più appropriata alle ipotesi riferite e verificare quale sia la portata e l'efficacia della pubblicità: se cioè essa sortisca effetti primari, volti a dirimere un conflitto tra più aventi causa da un medesimo soggetto (art. 2644 cod.civ.) ovvero se l'esecuzione della formalità sia utile ad altri fini.

Esaminiamo il seguente esempio, per certi versi analogo a quello di cui sopra: Tizio ha convenuto con Caio l'attribuzione di un diritto a Mevio. Il relativo titolo viene trascritto. Mevio, pur non avendo dichiarato di voler profittare del beneficio, compie un atto di disposizione a favore di Primo, atto che viene pure sottoposto a trascrizione. A questo punto Tizio revoca la stipulazione effettuata a favore di Mevio, dovendo conseguentemente ritenersi la stipulazione produttiva di effetti attributivi a favore non già di Mevio, bensì dello stesso Tizio.

A ben vedere la revoca non è un nuovo atto dispositivo. Essa è soltanto un atto di segno contrario, che vale ad eliminare retroattivamente la primitiva attribuzione effettuata a favore di Mevio.  Primo non può cioè essere posto sullo stesso piano di uno dei due contraenti che, aventi causa dallo stesso soggetto, vengono a confliggere sullo stesso piano.

Primo si trova piuttosto nella situazione di colui che ha acquisito un diritto in base ad un atto privo di efficacia, venendo ipoteticamente a confrontarsi con il soggetto che ne è il titolare in base alla fattispecie primaria dell'atto che costituiva la base per l'ulteriore atto di alienazione posto in essere da Mevio nota1.

L'effettuazione della formalità pubblicitaria relativa alla revoca della stipulazione non può dunque sortire gli effetti primari di cui all'art. 2644 cod.civ.. Al più si tratterà di un semplice annotamento, adempimento pubblicitario inteso ad assicurare il principio di continuità delle trascrizioni ex art. 2650 cod.civ. nota2.

La stessa cosa è a dirsi per gli ulteriori atti afferenti alla fattispecie in esame (il rifiuto del terzo, la dichiarazione di costui di voler profittare della stipulazione)nota3 .

Note

nota1

L'effetto costitutivo della opponibilità deriva cioè dalla fattispecie negoziale primaria e non dalla trascrizione: cfr. Tamponi, Il contratto a favore di terzi, in Tratt.dir.priv, vol. XIII, Torino, 2000, p.395.
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nota2

Analogamente Franzoni, Degli effetti del contratto, in Comm.cod.civ., dir. da Schlesinger, Milano, 1998, p.230.
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nota3

Così anche Moscarini, Il contratto a favore di terzi, in Comm.cod.civ., dir. da Schlesinger, Milano, 1997, p.133.
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Bibliografia

  • FRANZONI, Degli effetti del contratto, Milano, Comm.cod.civ.dir.da Schlesinger, 1998
  • MOSCARINI, Il contratto a favore di terzi in Comm. Schlesinger, Artt.1411-1413, 1997
  • TAMPONI, Contratto a favore di terzo, Torino, Tratt.dir.priv., XIII, 2000

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