Contratti conclusi per atto pubblico notarile (clausole vessatorie)



Quando il contratto viene stipulato per atto pubblico a ministero di un  notaio, si ritiene che sia escluso dal formalismo di cui all'art. 1341 cod.civ. (vale a dire la specifica approvazione per iscritto delle clausole considerate vessatorie: cfr.Cass. Civ. Sez. Unite, 193/92 ; Cass. Civ. Sez. I, 4188/98 )nota1. Si reputa infatti che la funzione di indagine e di adeguamento che è essenziale della professione notarile valga ad escludere che il contratto possa essere il frutto di una inconsapevole adesione del contraente "debole" allo schema unilateralmente predisposto da quello più "forte"nota2 .

In realtà, pur manifestandosi questa conclusione del tutto condivisibile in linea di principio, occorre domandarsi se la cosa possa sempre esser considerata corrispondente al vero, soprattutto in relazione al perfezionamento di contratti di mutuo ipotecariamente garantiti. E' del tutto usuale infatti la predisposizione da parte degli istituti di credito di complessi ed articolati regolamenti contrattuali, spesso integrati per relationem per mezzo di richiami a capitolati e a norme speciali. In riferimento alla stipulazione di detti contratti l'operato del notaio non sembra essere se non marginale nell'assicurare al contraente debole una maggior possibilità di incidere sul contenuto negoziale e sulle concrete possibilità di instaurazione di una trattativanota3 .

Note

nota1

In tal senso Mariconda, Condizioni generali di contratto e atto pubblico, in Condizioni generali di contratto e direttiva C.E.E. n. 93/13 del 5 aprile 1993, a cura di Cesaro, Padova, 1994, p. 78 e ss.. Tuttavia secondo un'opinione (cfr. Marmocchi, Atto pubblico e condizioni generali di contratto, in Riv.not., 1971, I, 463 e ss.; Baralis, Atto pubblico e contrattazione semplificata, in Riv.not., 1978, I, 746) il problema si porrebbe comunque con riferimento alle clausole vessatorie contenute  negli allegati, dei quali la lettura può essere omessa per espressa volontà delle parti. Tant'è che il Tatarano, Clausole vessatorie e atto notarile. Osservazioni sul ruolo del notaio nella contrattazione standardizzata, in Studi in onore di Capozzi, vol. I, tomo 2, Milano, 1992, p. 1191, ne ritiene necessaria la specifica approvazione.
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nota2

Bianca, voce Condizioni generali di contratto, in Enc.giur.Treccani, vol. XII, 1988, p. 8.
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nota3

Al riguardo cfr. Bianca, La tutela dell'acquirente nella contrattazione immobiliare, Convegno di studio organizzato dal Comitato Notarile regionale della Sicilia, Palermo, 22-23 marzo, 1985, Palermo, 1985, p. 37.
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Bibliografia

  • BARALIS, Atto pubblico e contrattazione semplificata, I, Riv.not., 1978
  • BIANCA, La tutela dell'acquirente nella contrattazione immobiliare., Palermo, Conv.di studio com.reg.Sicilia 22/23-03-85, 1985
  • BIANCA, voce Condizioni generali di contratto (dir. civ.), Enc. Giur.Treccani
  • MARICONDA, Condizioni generali di contratto e atto pubblico, Padova, Condizioni gen. di contr.e dir.CEE 93/13, 1994
  • MARMOCCHI, Atto pubblico e condizioni generali di contratto , Riv.not., I, 1971
  • TATARANO, Clausole vessatorie e atto notarile. Osservazioni sul ruolo del notaio nella contrattazione standardizzata, Milano, Studi in onore di Capozzi, I, 1992

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