Conto della gestione (esecutore testamentario)



L'art.709 cod.civ. prevede che l'esecutore testamentario debba rendere il conto della propria gestione al termine della stessa, anche successivamente allo spirare dell'anno della morte del testatore (che corrisponde al termine ordinario dell'ufficio) qualora la gestione si prolunghi oltre a tale periodo di tempo (eventualità che richiede comunque l'adozione di un preventivo provvedimento giudiziale: cfr. il III comma dell'art. 703 cod. civ.). Ai fini dell'obbligo del rendiconto non conta l'effettività della gestione, ma l'inizio ufficiale della stessa (Cass. Civ. Sez. II, 2455/84 ) nota1.

In caso di colpa nell'attività di gestione l'esecutore è inoltre tenuto al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari nota2. Se vi sono più esecutori costoro risponderanno solidalmente per la gestione comune nota3. Al riguardo il II comma della norma in considerazione deve essere posto in relazione con il modo di disporre di cui al IV comma dell'art. 703 cod. civ., ai sensi del quale l'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia. Ne segue che la sua responsabilità è relativa anche alla colpa lieve nota4 . Neppure il testatore potrebbe esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione nota5.

Note

nota1

Si ritiene inoltre che l'obbligo sussista anche in mancanza dell'amministrazione e del possesso dei beni ereditari, giacché in tal caso l'esecutore sarà obbligato al solo rendiconto finale, coincidente con la cessazione dell'incarico (così Trimarchi, voce Esecutore testamentario, in Enc.dir., vol.XV, 1966, p.403).
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nota2

E' discusso se la responsabilità per danni sussista solo nei confronti dei soggetti espressamente indicati dalla legge (eredi e legatari: in questo senso Cuffaro, Gli esecutori testamentari, in Tratt.dir.priv., dir. da Rescigno, vol.VI, Torino, 1982, p.334) ovvero se sussita anche nei confronti dei creditori dell'eredità. Positivamente orientato in favore di questa tesi Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.590, a giudizio del quale l'equiparazione della posizione tra creditori e legatari, altre volte espressamente prevista dal legislatore, dovrebbe porsi anche in questo caso, a tutela delle ragioni dei creditori del de cuius.
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nota3

Talamanca, Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1978, p.535. Se invece vi siano attribuzioni distinte, ciascun esecutore dovrà rendere il conto della propria attività, di cui si assumerà la piena responsabilità: così Vicari, L'esecutore testamentario, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.1343.
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nota4

Caramazza, cit., p.590.
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nota5

La norma ha dunque carattere cogente ed inderogabile, in quanto sottolinea l'interesse generale alla buona esecuzione dell'ufficio, in modo da evitare indebiti arricchimenti da parte dell'esecutore testamentario: Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., Libro II, Torino, 1978, p.428.
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • CUFFARO, Gli esecutori testamentari, Torino, Trattato di diritto privato, VI, 1982
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978
  • TRIMARCHI, Esecutore testamentario (dir.priv.), Enc.dir., XV, 1966
  • VICARI, L' esecutore testamentario, Padova, Successione e donazione, 1994

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