Varie norme assumono in considerazione il
carattere della continuità nota1 della situazione possessoria, dalla quale scaturisce l'importante conseguenza della maturazione dell'usucapione (cfr. l'art.
1158 cod.civ. che fa menzione del possesso continuato per venti anni).
L'art.
1142 cod.civ. in primo luogo pone la c.d.
presunzione di possesso intermedio (presunzione di continuità del possesso), stabilendo che l'attuale possessore, il quale ha posseduto in un tempo più remoto, si presume abbia vantato un analogo potere sulla
res anche nel tempo intermedio
nota2. La continuità del possesso non richiede una fruizione costante della cosa in ogni sua parte. Basta che la relazione tra il possessore e la res si concreti in una qualsiasi forma di godimento, ancorchè limitato, essendo sufficiente una disponibilità anche soltanto virtuale del bene (Cass.Civ. Sez.II,
7579/07 ).
La presunzione di continuità del possesso di cui all'art.
1142 cod.civ. non include invece una parallela presunzione di anteriorità di esso.
L'art.
1143 cod.civ. a tal fine dispone da un lato che il possesso attuale non fa presumere quello anteriore, dall'altro che
se il possessore è tale in base ad un titolo, la data ad esso relativa fa presumere che il possesso sia stato istituito in pari tempo (presunzione di contestualità tra titolo ed insorgenza del possesso) nota3. Soltanto in questa ipotesi è possibile delineare un parallelismo tra una presunzione di insorgenza del possesso contestuale al titolo ad un'ulteriore presunzione di possesso intermedio a far tempo dalla data del titolo stesso.
Quanto al titolo (cioè il fatto giustificativo dell'acquisto), è in ogni caso evidente che se esso non fosse legittimo (es. un furto), non varrebbe a determinare alcun effetto favorevole in relazione al corrispondente possesso. Il possesso clandestino e violento non giova infatti al possessore se non dal giorno in cui siano cessate la clandestinità e la violenza
nota4. Viene a tal proposito in esame l'ulteriore qualificazione del possesso in termini di
viziosità o non viziosità del possesso.
Note
nota1
Cfr. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.394.
top1nota2
Si vedano, tra gli altri, Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.783; Gentile, Il possesso, in Giur. sist. civ. e comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1977, p.165; Masi, Il possesso, la nuova opera e il danno temuto, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.457.
top2nota3
V. De Martino, Del possesso, della denuncia di nuova opera e di danno temuto, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1984, p.20.
top3nota4
Si confronti Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.178.
top4Bibliografia
- BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
- DE MARTINO, Del possesso, della denuncia di nuova opera e di danno temuto, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1984
- GENTILE, Il possesso, Torino, 1977
- MASI, Il possesso e la denuncia di nuova opera e di danno temuto, Tratt. Rescigno, VIII, 1982