Contestualità dell'atto pubblico



Tra i diversi principi che l'art. 47 l.n. determina per la ricezione di un atto pubblico fondamentale importanza assume quello concernente la contestuale ed irrinunciabile presenza, avanti al notaio, delle parti e degli eventuali altri soggetti necessari (testimoni nota1, fidefacienti ecc.).

Il valore da attribuire alla espressione "non può" usata dalla legge, è di un assoluto divieto per il pubblico ufficiale a ricevere l'atto notarile in violazione del precetto posto dall'art. 47 l.n. .

Tale necessaria compresenza, che si sintetizza nel principio della contestualità dell'atto pubblico, evidenzia una delle differenze strutturali tra atto pubblico e scrittura privata autenticata.

In effetti quest'ultima non si fonda - tra l'altro - sulla obbligatoria contestuale presenza delle parti negoziali avanti al pubblico ufficiale, al momento del completamento degli elementi formali del negozio, cioè nel momento della creazione del documento.

Con l'atto pubblico il negozio voluto dalle parti trova nel documento ricevuto dal notaio il momento della sua nascita nota2.

L'atto pubblico non può essere completato se non alle condizioni previste dal I comma dell'art. 47 l.n. nota3 .

Quanto ribadito dal novellato art. 47, I comma l.n. in materia di contestualità e compresenza delle parti ha sicuro valore per gli atti pubblici notarili ad evidente e pieno contenuto negoziale. Tale principio deve essere invece sottoposto a revisione per quanto riguarda altre ipotesi, in cui l'atto pubblico non assume un contenuto di chiara matrice negoziale, piuttosto assolvendo ad altri scopi determinati dalla legge nota4. In tema di mancanza di contestualità dell'atto pubblico, il riferimento non può non andare a quanto stabilito dal III comma del novellato art. 2375 cod. civ. , introdotto a seguito della riforma del diritto societario (D. Lgs. 6/2003 e successive modifiche ed integrazioni) , secondo il quale "il verbale (per atto di notaio) deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione". In tale ipotesi, espressamente prevista dal codice civile, l'atto pubblico notarile potrà essere redatto e completato dal pubblico ufficiale richiesto, senza il rispetto del principio generale dell'effettiva contestualità del fatto e della compresenza dei soggetti attori. Il completamento interverrà successivamente, anche in esito al decorso di un lasso temporale particolarmente ampio, nel rispetto del termine ultimo, invalicabile, della tempestiva esecuzione degli obblighi pubblicitari connessi alla ricezione dell'atto pubblico nota5. L'eventualità di uno scostamento temporale tra l'avvenimento e il documento che formalizza il contenuto, é stato riproposto con lo ST. CNN n. 2803 del 3 maggio 2000, in merito alla redazione contestuale del verbale d'incanto ex art. 591 bis cod. proc. civ. .

Note

nota1

Per quanto attiene ai testimoni ed alla loro funzione si richiama ST. CNN 24 marzo 1988, n. 210.
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nota2

Di Fabio, Manuale di Notariato, Milano, 1981, p. 123: la necessità della contestuale e simultanea presenza delle parti è una regola di carattere generale, che si applica, in particolare tanto alle parti in senso sostanziale (intesi come gli immediati e diretti destinatari delle convenzioni) - quanto alle parti in senso formale (procuratori mandatari volontari, rappresentanti legali, rappresentanti organici di enti e società commerciali).
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nota3

Sul principio della contestualità del documento atto pubblico notarile, come definito dall'art. 47 si sono avuti diversi contributi da parte della dottrina, con particolare riguardo ad esempio ai verbali societari, nell'ambito dei quali stante la particolare natura e contenuto degli stessi, l'obbligo della contestualità assoluta sembrerebbe essere stato attenuato. Altri casi di non contestualità sono previsti per quanto riguarda:

- verbale protesto cambiale e assegno bancario apri, assegno bancario apri;

- verbale offerta reale art. 74 e 75 disp.att.cod.civ..

Maggiori dubbi presenta l'ipotesi della pubblicazione del testamento olografo già presente in studio, ai sensi del IV comma dell'art. 620 cod. civ. . Per consuetudine in tale atto viene sistematicamente costituito un richiedente.

L'ipotesi di uno scollamento temporale tra avvenimento e documento che formalizza i fatti, é stato riproposto con lo ST. CNN n. 2803 del 3 maggio 2000, in merito alla redazione contestuale del verbale d'incanto ex art. 591 bis cod.proc.civ..
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nota4

A tale proposito non può non attribuirsi un particolare e innovativo rilievo a quanto stabilito dal III comma dell'art. 2379 cod. civ. in merito alla nullità delle deliberazioni, nell'ipotesi di verbale mancante.
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nota

nota5

In relazione alla necessità di procedere "tempestivamente" alla esecuzione della pubblicità commerciale e non solo, va richiamato quanto affermato nelle massime nn. 45 e 46 del 19 novembre 2004, dalla Commissione per l'elaborazione di principi uniformi in tema di società, istituita e promossa dal Consiglio notarile di Milano.
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Bibliografia

  • DI FABIO M., Manuale di Notariato, Milano, 1981

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