Ai sensi dell'art.
2295 cod. civ. l'atto costitutivo di società in nome collettivo (che, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese deve essere redatto per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata) deve indicare gli elementi che seguono:
1) il cognome e il nome, luogo e data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
2) la ragione sociale;
3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società ;
4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
5) l'oggetto sociale;
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9) la durata della società.
Non tutti gli elementi di cui sopra debbono necessariamente essere enunciati nell'atto costitutivo. Se l'indicazione è indispensabile per quanto attiene ai nn. 1,2,4,5 (in riferimento all'art.
1346 cod. civ. ), 6 e 7 (quando ovviamente sia stata prevista tale specie di conferimento), non altrettanto è a dirsi per gli elementi di cui ai numeri 3 ed 8, prevedendo la legge regole dispositive di carattere integrativo
nota1 .
Per quanto attiene all'indicazione dei dati relativi ai soci, occorre darsi carico del problema costituito dall'interrogativo concernente l'indispensabilità che il socio di società a base personale sia una persona fisica, problema che viene assoggettato aliunde a speciale disamina.
nota1
Note
nota1
Bavetta,
La società in nome collettivo in Tratt. dir. priv., dir. da Rescigno, vol. XVI, Torino, 1985, p. 130.
top1nota
Bibliografia
- BAVETTA, La società in nome collettivo, Torino, Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, vol. 16, t. II, 1985