Contenuto del negozio testamentario



Salva la separata disamina che verrà condotta in relazione alla causa del negozio testamentario ( rectius : della causa che è individuabile per ciascuna delle disposizioni contenute nel veicolo testamentario), è possibile in via di approssimazione identificare il negozio mortis causa nel testamento. Al riguardo è sufficiente fare menzione dell'art. 457 cod.civ., ai sensi del quale l'eredità si devolve per legge o per testamento nonchè del successivo art. 458 cod.civ., il quale esclude dal nostro ordinamento la delazione pattizia (vale a dire il contratto successorio), sia pure con l'espressa eccezione dei patti di famiglia di cui all'art.768 bis cod.civ..

Quanto sopra non toglie che sia stata messa a fuoco dagli interpreti più attentinota1 l'esistenza di atti negoziali mortis causa aventi eccezionalmente struttura inter vivos, indifferentemente veicolabili in un testamento, in una donazione ovvero anche in un atto separato (si pensi alla dispensa dalla collazione ai sensi dell'art. 737 cod.civ. ed alla dispensa dall'imputazione ex se di cui al III comma dell'art. 564 cod.civ.).

Deve inoltre rimarcarsi l'esistenza di alcune disposizioni veicolabili nel testamento che non si sostanziano nell'attribuzione di beni (es.: riconoscimento del figlio naturale, nomina del tutore). Le stesse, per lo più non aventi neppure natura negoziale, sostanziandosi in meri atti giuridici, sono state qualificate come atti post mortem, con ciò alludendo al fatto che l'efficacia sia rinviata al tempo della morte del testatorenota2.

Riassuntivamente il veicolo testamentario può contenere disposizioni negoziali a causa di morte, le quali possono essere distinte in atti (tipici) di ultima volontà (istituzione d'erede, legato, modo) ed atti mortis causa a struttura inter vivos (le precitate dispense dalla collazione e dall'imputazione). A ciò si possono aggiungere le disposizioni atipiche non aventi carattere patrimoniale, i c.d. atti post mortem che non vengono a sostanziare attribuzioni a causa di morte, non potendo a rigore essere definiti come negozi testamentari, pur essendo veicolabili da una scheda testamentaria.

Note

nota1

Forchielli, La collazione, Padova, 1958, p.245:le dettedispense sono infatti destinate a produrre effetti solo dopo la morte del disponente, morte che viene ad assumere lacentrale rilevanza della causa della disposizione.
top1

nota2

Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1984, p. 3.
top2

Bibliografia

  • FORCHIELLI, La collazione, Padova, 1958
  • GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1984

Prassi collegate

  • Autonomia testamentaria e disposizione mortis causa del nome del professionista

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Contenuto del negozio testamentario"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti