Consiglio Nazionale del Notariato del 2008 art. 52


1. Salvo il caso previsto all'articolo 54, è vietato al notaio l'esercizio della attività professionale presso sedi operative di agenzie o di intermediari di pratiche automobilistiche, o comunque il diretto collegamento con essi mediante raccolta e inoltro delle scritture presso il proprio studio.

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