Consiglio Nazionale del Notariato del 2008 art. 51


CAPO IV Di alcune specie di atti - SEZIONE I Degli atti relativi agli autoveicoli
1. Nel ricevimento degli atti relativi agli autoveicoli, e in genere soggetti a pubblicità mobiliare o ad essi connessi, e nello svolgimento della attività professionale nel settore degli autoveicoli, il notaio deve tenere i seguenti comportamenti e attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) Controllare i presupposti di diritto dell'atto richiesto e la legittimazione dei soggetti interessati direttamente dai documenti originali relativi all'autoveicolo e all'intestatario, verificando per il soggetto titolare che siano rispettate le norme sul diritto di famiglia e, salvo casi eccezionali, che sia applicato il principio della continuità delle trascrizioni.
b) Utilizzare tutti gli elementi idonei per accertare la identità personale delle parti, anche con ricorso all'intervento dei fidefacienti; e, nei casi in cui l'accertamento sia soltanto documentale, compiere un prudente esame dei documenti di identificazione in relazione al tipo, alle modalità di rilascio e alla possibilità di falsificazione.
c) Informare personalmente le parti sulla rilevanza giuridica dell'atto richiesto e sugli adempimenti di pubblicità conseguenti nonché, nel caso in cui ricorra, sul particolare regime della procura alla vendita; in presenza di iscrizioni o di vincoli sull'autoveicolo o qualora non sia rispettabile la continuità delle trascrizioni farne specifico avvertimento all'intestatario, da documentare mediante la sua sottoscrizione dell'atto o con separata dichiarazione scritta.
d) Indicare nell'atto di autenticazione e nel repertorio il luogo del Comune nel quale l'atto è ricevuto.

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