Consiglio Nazionale del Notariato del 2008 art. 45


SEZIONE IV Dell'affidamento di somme
1. Il notaio che in relazione o meno agli atti stipulati e indipendentemente dall'obbligo di annotazione nel registro previsto dall'art. 6 legge 22 gennaio 1934, n. 64, riceve un incarico che importa l'affidamento di somme di denaro, dovrà svolgerlo con la massima diligenza e trasparenza.
2. A tal fine nel documento col quale viene conferito al notaio l'incarico debbono essere chiaramente indicati:
- il contenuto, le modalità e i tempi di adempimento dell'incarico;
- le somme o i valori affidati (denaro contante, assegno bancario - che presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ed informate le parti sulla natura e sull'efficacia di detto titolo - o circolare all'ordine del notaio o di una delle parti, bonifico sul conto corrente bancario del notaio, consegna di titoli di credito, etc.);
- le modalità di impiego delle somme o valori nelle more dell'adempimento dell'incarico (libretto di risparmio, conto corrente bancario separato da quello dello studio o personale del notaio, dossier titoli, e comunque in modo tale da assicurare la separazione contabile dal patrimonio del notaio, etc.);
- la corresponsione di interessi nella misura percepita dal notaio a seconda delle modalità di impiego determinate dalle parti;
- la misura del compenso dovuto al notaio;
- l'esatta individuazione dei soggetti ai quali devono essere versate le somme con la espressa previsione che la consegna di esse (sia nel caso di mancato adempimento, sia nel caso in cui l'incarico consista proprio nella consegna ad un determinato soggetto quando si sia o non si sia verificato un determinato evento, sia nel caso in cui adempiuto l'incarico residui un quid da consegnare ad un determinato soggetto) debba essere fatta alla presenza di tutte le parti; tale previsione potrà essere omessa nel caso in cui la consegna di una somma sia dovuta inequivocabilmente al verificarsi di un evento, oggettivamente controllabile.

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