Consiglio Nazionale del Notariato del 2008 art. 22


1. Salvi i casi in cui siano previsti altri specifici comportamenti, il notaio è tenuto:
a) a comunicare al Consiglio Notarile Distrettuale ovvero direttamente al Consiglio Nazionale del Notariato i dati e le informazioni in genere che gli siano richiesti da tali organi, anche con carattere di periodicità, riguardanti la propria attività professionale, le modalità di svolgimento della stessa e l'osservanza delle normative in materia di adempimenti, sia nella sua generalità per specifici periodi, sia per settori, luoghi o altre modalità determinate;
b) nelle stesse condizioni di cui al punto a), ad esibire o trasmettere copia o estratti del repertorio, di atti, registri, libri e documenti, anche di natura fiscale, a fornire relazioni scritte e/o rispondere a questionari riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività professionale;
c) a informare il Consiglio Notarile di problemi di generale rilevanza per l'attività professionale, specialmente nei rapporti con gli uffici pubblici, astenendosi dall'intraprendere iniziative personali;
d) a consentire accessi ed ispezioni, deliberate dal Consiglio Notarile Distrettuale, nel proprio studio ed in eventuali uffici secondari da parte del Presidente del Consiglio Notarile o di un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio Notarile.

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